Emergenza Coronavirus

Pubblicata la Circolare recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all’impiego degli operatori volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha individuato i provvedimenti che interessano gli Operatori Volontari di servizio civile colpiti o in servizio nelle zone soggette all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

  • Per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, nella regione Lombardia, e per il comune di Vo’, nella regione Veneto, è disposta la sospensione dei progetti di servizio civile che si svolgono all’interno di suddetti territori comunali, nonché la sospensione dal servizio da parte degli operatori volontari ivi residenti o domiciliati, anche laddove fossero impegnati in progetti che si realizzano in territori diversi o all’estero. Tale sospensione decorre dal 23 febbraio e si applica per 14 giorni e comporterà, in considerazione della straordinarietà della situazione e della durata ridotta, l’attribuzione di ulteriori giorni di permesso straordinario per causa di forza maggiore, in aggiunta a quelli indicati dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019.
  • Per gli altri territori delle regioni Lombardia e Veneto e per i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e provincia autonoma di Trento, le Autorità competenti hanno adottato provvedimenti volti, tra le altre cose, a sospendere numerose attività (tra le quali, a titolo di esempio, servizi educativi, formativi e informativi erogati in scuole, università, musei). In queste circostanze, ossia laddove le sedi degli enti fossero chiuse, oppure fosse sospesa l’attività, è autorizzata la sospensione dei progetti e agli operatori volontari in essi impegnati sono concessi i permessi straordinari sopra richiamati. Nel caso in cui i provvedimenti prevedano la sospensione di riunioni o manifestazioni di qualsiasi tipo o eventi con aggregazione di persone, si autorizza la sospensione anche dei progetti per i quali in questo periodo si dovrebbe svolgere l’attività di formazione a favore degli operatori volontari. In conformità alle ordinanze già emanate dal Ministro della salute d’intesa con le Regioni interessate o dalle singole Regioni e Province Autonome, il periodo di sospensione è ad oggi individuato fino al 25 febbraio 2020 per la provincia autonoma di Trento, fino al 29 febbraio per il Piemonte, fino al 1 marzo per Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia.
  • Agli operatori volontari cui fosse eventualmente prescritta dall’autorità sanitaria competente la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per tale periodo che comporterà interruzione del servizio saranno concessi i permessi straordinari già richiamati.

 

Si ricorda a tutti i volontari la necessità di adottare i comportamenti di protezione personale secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute a tutti i cittadini (cfr. http://www.salute.gov.it/).

 



Riproduzione riservata ©