SI, se le altre attività sono compatibili con il corretto espletamento del Servizio civile.
Ai sensi dell’art.16 comma 5 del decreto legislativo n. 40: “gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste da progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo SE incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale”.