FAQ

Fine del servizio

1. Come si può ottenere l'attestato di fine servizio?

E’ stata predisposta una procedura informatica mediante la quale i volontari possono produrre autonomamente l’attestato di fine servizio, collegandosi al sito internet www.serviziocivile.gov.it → sezione volontari → area riservata ai volontari, e inserendo la propria utenza e password.

L'attestato potrà però essere stampato tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi.

Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario completare i mesi di servizio previsti dal progetto. Per i volontari subentranti la durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data in cui saranno avviati al servizio presso l’ente fino al termine del progetto.

L'attestato spetta anche a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile nazionale di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto legislativo n. 40/2017.

Nell'ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell'attestato significa che mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio. Nel caso in cui, tuttavia, si ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile rivolgersi per chiarimenti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Dovranno continuare a presentare la richiesta al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale i volontari che:

- hanno terminato il servizio civile da oltre 24 mesi;

- sono stati ricollocati durante il servizio in un diverso ente nel caso previsto dal D.M. del 22 aprile 2015.

 

2. Si può richiedere un certificato di servizio?

I volontari che non si trovano nella condizione di poter richiedere l'attestato di fine servizio, possono richiedere al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale una certificazione relativa al periodo di servizio prestato.

 

3. Come si accede all'Area riservata volontari?

L’operatore volontario può accedere ai servizi personalizzati utilizzando le seguenti modalità:

Utilizzando lo SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale

Utilizzando le credenziali di accesso:

Per gli operatori che hanno partecipato a Bandi di selezione volontari prima del Bando del 4 settembre 2019, attraverso l'utilizzo dello specifico codice utente e della password assegnati e comunicati a ciascun operatore volontario tramite l’Ente presso cui svolge il progetto.

Per gli operatori volontari che hanno partecipato a bandi pubblicati a partire dal 4 settembre 2019, inserendo le credenziali rilasciate dal Dipartimento attraverso il sistema DOL (Domanda On Line).

 

4. Cosa può fare il volontario nell’area riservata?

Accedendo all’area riservata il volontario attraverso un menù  utente potrà scaricare il contratto di inizio attività (entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto), consultare lo stato dei pagamenti, scaricare l’attestato di fine servizio e la Certificazione Unica ecc…

 

5. CERTIFICATI RELATIVI AI COMPENSI PERCEPITI DAI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE, di cosa si tratta?

Di una comunicazione/certificazione che riporta il totale degli assegni di servizio civile percepiti per lo svolgimento del Servizio Civile. Si tratta del certificato previsto dall'art.4, comma 6-ter e 6-quater del DPR 22/7/1998, n. 322,  secondo la normativa vigente in materia.

 

6. Come posso ottenere il Certificato?

Il Certificato può essere prodotto autonomamente da ciascun operatore volontario, che presta o ha prestato il SCU  in Italia o all'estero, attraverso procedura informatica.

Il certificato on-line è scaricabile direttamente dall'Area Volontari-Sezione riservata ai volontari.

 

7. Entro quando posso scaricare il Certificato?

La certificazione unica è resa disponibile nell’Area Volontari - Sezione riservata ai volontari - entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

La CU 2019 (riferita ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2018), per ragioni tecniche, potrà essere scaricata fino a marzo 2020, quando sarà sostituita dalla CU 2020 (redditi percepiti nell’anno di imposta 2019)

 

8. Come devono essere considerate le somme percepite per lo svolgimento del Servizio Civile?

Per i giovani avviati al servizio dopo l’ entrata in vigore del Decreto Legislativo 40/2017– istituzione del Servizio civile universale – (18 aprile 2017), gli assegni di servizio civile sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell’apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti.  Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.

 

9. Perché non è indicato l'intero periodo di servizio civile svolto?

Perché la comunicazione fiscale, essendo riferita all'anno d'imposta, riporta la somma delle mensilità accreditate nel solo anno di riferimento e non già somme pagate in anni differenti.

Da ricordare che, essendo ogni mensilità pagata alla fine del mese successivo, la mensilità di dicembre rientra nel computo dell'anno successivo, essendo stata accredita alla fine del mese di gennaio.

 

10. Per i volontari impegnati in progetti nazionali, il compenso lordo corrisponde al compenso netto. Perché?

Perché trattasi di somme esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

11. Con l’ entrata in vigore del Nuovo Decreto Legislativo 40/2017– istituzione del Servizio civile universale, gli operatori volontari del servizio civile universale avviati dopo il 18 aprile 2017 possono indicare come sostituto d’imposta, ai fini della eventuale compilazione del MOD. 730 , il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale?

No, in base alle definizione di sostituto d’imposta desumibile dalla lettura dell’ art. 64 del DPR 600/1973, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, erogando assegni di servizio civile (redditi esenti), non può fungere da SOSTITUTO D’IMPOSTA dei volontari in servizio civile, al fine di ottenere, in sede di conguaglio fiscale, il rimborso di eventuali crediti d’imposta.

 

12. Dove si possono reperire ulteriori notizie?

Ove necessitino ulteriori delucidazioni si chiede di contattare il personale del Servizio amministrazione e bilancio del Dipartimento alla casella di posta elettronica amministrazione@serviziocivile.it, avendo cura di indicare le proprie generalità e un recapito telefonico del richiedente

 

13. Quali sono i benefici riservati ai volontari di servizio civile?

La legge prevede che ai giovani che hanno svolto attività di Servizio civile universale possano essere riconosciuti crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso presso Università ed Enti accreditati la stipula di apposite convenzioni.

Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici.

Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all’accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.

L’attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.

I periodi di Servizio civile universale che verranno prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi di rateizzazione. (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 4 comma 2 – Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, Suppl. Ord. 263)


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