FAQ

l'Operatore Volontario

1. Adempimenti dell’operatore volontario per l’avvio al servizio

Ciascun candidato idoneo selezionato accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio.

 

2. Quale documentazione viene consegnata al volontario quando si presenta in servizio?

All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SC, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvede a consegnare al volontario:

-          le condizioni generali dell’assicurazione per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile, stipulata dal Dipartimento in suo favore;

-          copia del progetto ove sarà impegnato;

-          copia del piano di sicurezza in caso di impiego in progetti all’estero;

-          i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all’assegno per il servizio civile;

-          il documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.

 

3. Qual è l'orario di servizio?

I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi

L’orario di servizio viene stabilito dall’Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.

Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per far "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore.

 

4. Qual è la sede di servizio?

La sede di servizio è quella scelta dal volontario all’atto della presentazione della domanda, ed è indicata nel contratto sottoscritto nel momento della presa in servizio.

L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto.

 

5. In quali casi è possibile una temporanea modifica della sede di servizio?

L’ente può  impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nel seguenti casi:

qualora detta previsione sia contenuta nella scheda del progetto e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).

In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l’ente titolare dell’accreditamento, per la realizzazione di propri interventi connessi alla situazione, può impiegare l’operatore volontario, per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, presso un’altra struttura, posta sotto la propria responsabilità, ubicata in Italia o all’estero, previa acquisizione del consenso del volontario reso in forma scritta.

In caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio nella sede di attuazione prevista dal progetto, l’Ente può impiegare l’operatore volontario fino al completamento del servizio, presso altra sede accreditata, previa autorizzazione da parte del Dipartimento.

In questi ultimi due casi l’ente invia al Dipartimento, per la necessaria autorizzazione, richiesta circostanziata completa di tutti i dati relativi a: numero e nominativi dei volontari, sede di impiego e tempi previsti.

 

6. Quali sono i permessi concessi al volontario?

L’operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal contratto sottoscritto, che varia in funzione della durata del progetto.

Il permesso consente all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, necessità familiari,  matrimonio); esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.

Non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.

Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

Per l’operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per l’operatore volontario impiegato in servizio civile all’estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni di permesso per viaggio, a seconda che si tratti di paesi europei o extraeuropei.

 

7. E’ possibile usufruire di permessi straordinari?

Sì, sono, previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell’arco dei mesi di servizio.

In particolare è riconosciuto all’operatore volontario:

-          1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;

-          un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;

-          1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;

-          un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;

-          fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;

-          un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;

-          20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;

-          un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;

-          1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;

-          un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;

-          un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:

1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;

2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;

2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;

3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.

 

8. Come devono essere conteggiati i giorni di permesso ordinario?

A seguito dei numerosi quesiti che pervengono sia dai volontari in servizio che dagli Enti circa il recupero o meno dei giorni di permesso ordinario spettanti ai volontari nel corso dell’anno, si chiarisce innanzitutto che non è corretto parlare di giorni di permesso da recuperare.

Infatti sia che nel progetto l’Ente abbia optato per la soluzione del monte ore annuo che per il monte ore settimanale, i giorni di permesso ordinario non sono conteggiati nel totale di ore di servizio da prestare.

Il monte ore annuo/settimanale è infatti ripartito a cura degli Enti su 48 settimane (dato posto alla base del calcolo) e non sulle 52 settimane che vi sono in un anno. Le 4 settimane che “mancano” corrispondono ai 20 giorni di permesso ordinario di cui il giovane può fruire .

Pertanto il giovane dovrà aver svolto - in ogni caso e a prescindere dal numero di giorni di permesso di cui realmente avrà fruito  – il monte ore annuo previsto dal progetto (minimo di 1400 ore oppure minimo di 30 ore settimanali )  per le 48 settimane.

Questo criterio che si è sempre applicato in base alle vecchie disposizioni (prontuario 22/4/2015) e che continua ad applicarsi ai volontari avviati fino ai bandi 20 agosto 2018, non cambia neanche con le  nuove disposizioni in data 14 gennaio 2019 . Il criterio  resta lo stesso, variano  soltanto le ore di riferimento: 1145 monte ore annuo per i progetti della durata di 12 mesi o  25 ore settimanali.

Per i progetti di durata inferiore ai 12 mesi il monte ore annuo/settimanale sarà proporzionalmente diminuito, così come le settimane cui fare riferimento per i conteggi e di conseguenza anche i giorni di permesso ordinario previsti.

Si aggiunge infine che tale criterio non si applica invece per i permessi straordinari che, come previsto dalle citate disposizioni in data 14 gennaio 2019,  sono da considerare come giorni di servizio prestato.

 

9. Cosa deve fare un volontario nel caso ritenga che, presso l'Ente in cui presta servizio, l'impiego dei volontari non sia aderente al progetto approvato?

Nel caso il volontario ritenga che l’Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell’Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale nella quale siano riportati i dati identificativi dell’Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.

 

10. È consentita la sostituzione di volontari?

Sì, l’ente può chiedere al Dipartimento la sostituzione degli operatori volontari che hanno interrotto il servizio, al fine di coprire la vacanza dei posti.

L’ente comunica al Dipartimento ogni interruzione del servizio civile da parte degli operatori volontari idonei selezionati (ad esempio esclusioni, dimissioni, ecc..), comprese quelle che non comportino un subentro da parte di un altro operatore volontario

La comunicazione al Dipartimento è effettuata, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dal verificarsi dell’evento interruttivo, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico.

Detta richiesta è effettuata entro il tempo utile affinché i giovani subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio e contiene l’indicazione del nominativo del primo operatore volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, previa acquisizione per iscritto della sua disponibilità o indisponibilità. Nel caso in cui il progetto approvato si realizzi in una pluralità di sedi, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede.

La durata del servizio civile del volontario subentrante è ridotta al periodo che intercorre dalla data di effettiva presentazione in servizio, indicata sul contratto, fino al termine del progetto. Eventuali periodi di servizio svolti dal volontario subentrante in data precedente alla sottoscrizione del contratto di servizio civile non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

L’eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

 

11. Cosa si intende per rinuncia?

La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.

 

12. Cosa succede in caso di rinuncia del volontario?

Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli "idonei non selezionati".

L'Ente segnala al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale - previa acquisizione della disponibilità del giovane - indica il nominativo del primo "idoneo non selezionato" che segue nella graduatoria.

 

13. Cosa si intende per interruzione del servizio?

L'interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prende servizio e successivamente interrompe il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.

In tal caso il volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.

L'interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio. In tal caso il volontario che non abbia portato a compimento il  6° mese di servizio, conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile.

 

14. Cosa succede in caso di interruzione del servizio?

L’interruzione del servizio da parte del volontario determina per lo stesso l’impossibilità di partecipare a bandi futuri, il mancato rilascio dell’attestato di servizio e la perdita di eventuali benefici previsti dal progetto,  a meno che l’interruzione non sia dovuta a procedimento sanzionatorio a carico dell’ente su segnalazione di un volontario.

 

15. Ci sono altre cause che comportano la cessazione dal servizio?

Sì, il venir meno, nel corso dello svolgimento del servizio, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 14 del decreto legislativo n. 40/2017 o dal bando di selezione dei volontari (ad eccezione di quello dell’età) determina la cessazione dal servizio e, di conseguenza, la prosecuzione delle attività inerenti il progetto.

Il superamento da parte dell’operatore volontario del numero massimo dei giorni di permesso o di malattia previsti dal contratto comporta l’esclusione dello stesso dal servizio.

 L’eventuale irrogazione nei confronti dell’ente della sanzione della “revoca del progetto”, disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome, determina la cessazione dal servizio degli operatori volontari impiegati presso l’ente sanzionato.

 

16. Cosa succede in caso di revoca del progetto?

Nel caso di revoca del progetto a seguito di provvedimento sanzionatorio a carico dell’ente, in considerazione delle legittime aspettative degli operatori volontari in ordine al completamento del servizio civile, ove possibile, il Dipartimento ricolloca gli stessi, per il periodo residuo, presso altri enti nella stessa Provincia a partire dal territorio comunale o zone limitrofe, nell’ambito di progetti analoghi a quello oggetto della sanzione, inseriti in uno dei bandi pubblicati contestualmente a quest’ultimo, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti disponibili.

qualora non sia possibile disporre la prosecuzione del servizio dell’operatore volontario, esso può presentare nuova domanda di servizio civile in relazione ad un successivo bando di selezione, purché abbia svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal relativo bando di selezione.

In caso di revoca del progetto disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome a seguito di attività ispettiva posta in essere su denuncia dei volontari, questi ultimi potranno ripresentare domanda nei prossimi bandi qualora in possesso dei requisiti ivi richiesti.

 

17. Quale trattamento economico spetta ai volontari in Italia?

Ai volontari spetta un compenso di € 14,65 netti giornalieri, per un totale € 439,50 netti mensili.

Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio.

 

18. Quale e' il trattamento economico previsto per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero?

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all'assegno mensile di 439,50 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati.

Tale indennità aggiuntiva non è corrisposta:

durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all’estero;

ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto.

Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti con misure aggiuntive di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente.

La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è di:

15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);

14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;

13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.

 

19. Come sono considerati i compensi percepiti dai volontari?

Tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 (entrata in vigore del decreto legislativo 40/17 – istituzione del servizio civile universale) sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell’apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti.  Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.

 

20. Al volontario spettano il vitto e l’alloggio?

Al volontario che presta servizio civile in Italia spettano vitto e alloggio solo se esplicitamente previsto dal progetto e le spese  sono a carico dell'Ente.

Al volontario che presta Servizio Civile all’Estero spettano vitto e alloggio ed i costi sono a carico dell’Ente. È previsto un contributo giornaliero per il vitto e l’alloggio, corrisposto all’Ente dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

 

21. Come viene corrisposto il compenso ai volontari?

Il compenso è corrisposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, mediante accreditamento diretto delle somme dovute, su conto corrente o su conto deposito, bancario o postale, intestato o cointestato al volontario. E' consentito l'utilizzo di Carte prepagate munite di codice IBAN. L'accreditamento delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento

 

22. Quali spese di trasporto sono rimborsabili?

Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima. Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.

Non è quindi previsto il rimborso delle spese sostenute giornalmente per raggiungere la sede di servizio.

Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all’estero è previsto il rimborso delle spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro (a/r), programmato con l’ente, durante il periodo di svolgimento del servizio civile, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto, effettuato in aereo (classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea e sono anticipate dall’Ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento

 

23. Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?

L`assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne dà tempestiva comunicazione alla sede dell`Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall`Ente nella cartella personale del volontario.

L’operatore volontario, durante il periodo di servizio civile, può usufruire di un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto che varia in funzione della durata del progetto.

I giorni di malattia previsti sono retribuiti per l’intero importo.

Tuttavia l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.

In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l’esclusione dal servizio dell’operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.

In caso di malattia dell’operatore volontario, l’ente calcola i giorni di malattia senza soluzione di continuità. Qualora nel periodo di malattia ricadano giorni festivi o giorni di riposo, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza interruzione, secondo quanto indicato dalla certificazione sanitaria.

I giorni festivi e i giorni di riposo, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia, qualora non siano compresi nella certificazione rilasciata dal medico, non sono conteggiati nel computo del numero complessivo di giorni di malattia spettanti all’operatore volontario.

 

24. Come deve comportarsi il volontario in caso di infortunio?

Il volontario, in caso infortunio, deve informare tempestivamente la sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale.

Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all’INPS, in quanto l’operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente. Parimenti non sussiste l’obbligo di denuncia all’INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il servizio sono coperti da una polizza assicurativa privata a carico del Dipartimento.

Nel caso in cui l’operatore volontario presenti all’ente di impiego la denuncia dell’infortunio all’INAIL, è opportuno che l’ente segnali, con apposita comunicazione, alla struttura locale dell’INAIL l’incompetenza della stessa.

Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell`arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del Servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

Il volontario invia al Dipartimento, a mezzo PEC o per posta raccomandata, la denuncia del sinistro, entro trenta giorni dal verificarsi dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui ne abbia la possibilità.

Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l’operatore volontario si attiene a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento dove potrà scaricare anche il modulo per la denuncia di infortunio

In particolare, l’operatore volontario è tenuto ad allegare alla denuncia una specifica attestazione dell’ente di impiego dalla quale risulti che egli era in servizio al momento del sinistro.

 

25. Quali sono le disposizioni e le tutele in caso di gravidanza della volontaria?

Alla volontaria in stato di gravidanza si applicano le disposizioni del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti, rispettivamente, “Divieto di adibire al lavoro le donne” e “Estensione del divieto”, come previsto dall’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017. 14.

In conformità alle citate disposizioni, è vietato adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria art. 16).

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1).

L’astensione obbligatoria anticipata può essere disposta anche (art.17, comma 2):

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

E’ altresì consentito all’operatrice volontaria di astenersi dallo svolgimento del servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dall’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.

Durante il primo anno di vita del bambino, l’operatrice volontaria, in caso di orario giornaliero di servizio di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili.

Nell’ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l’operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un'ora.

Tali periodi sono considerati ore di servizio, ai sensi dell’articolo 39, comma 2 del citato d.lgs. n. 151/2001.

L’astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria, tuttavia l’assegno per il servizio civile, corrisposto alla volontaria è ridotto di un terzo dalla data di sospensione a quella di ripresa del servizio, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2017.

L’operatrice volontaria, in caso di astensione obbligatoria di cui all’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, presenta all’ente la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

In caso di astensione obbligatoria anticipata di cui all’articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, l’operatrice volontaria consegna all’ente la certificazione medica indicata al paragrafo 11.2.1.

 

26. Cosa succede se la volontaria in gravidanza non ha completato i 6 mesi di servizio?

La volontaria in stato di gravidanza che non ha completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, può presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.

 

27. Qual è il trattamento previdenziale riservato a chi svolge il Servizio civile universale

I periodi di Servizio civile universale prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Art.4 comma 2)

 

28. Ho prestato servizio come volontario tra il 2005 e il 2006; mi sono recato all'INPS e mi è stato detto che per l'anno 2005 ho diritto all'accredito figurativo dei contributi mentre per il 2006 deve provvedere il Fondo nazionale per il servizio civile.

Per coloro che hanno iniziato il servizio civile nel corso dell’anno 2005 ed hanno proseguito l’attività nel 2006, il periodo di servizio civile può essere accreditato in base all’art. 6 della L. 230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Ciò al fine di evitare ai volontari di subire un mutamento di “status previdenziale” durante lo svolgimento del servizio (messaggio n. 014174 del 23/06/2009 dell’INPS).

 

29. Sono stato avviato al servizio civile dopo il 1° gennaio 2009, il Fondo nazionale per il servizio civile mi deve versare i contributi?

A partire dal 1° gennaio 2009 i contributi previdenziali non sono più a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile (art. 4, comma 2 del Decreto-Legge  185/2008, convertito con modificazioni, dalla  Legge n. 2 del 2009). Questa disposizione ha sostituito la normativa contenuta nell’art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 77/2002. I periodi corrispondenti al servizio civile, successivi al 1° gennaio 2009, sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’ex volontario, con onere a proprio carico, purché questi risulti iscritto in una determinata gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.).

 

30. Qual è il trattamento assicurativo riservato a chi svolge il Servizio civile universale?

Ai volontari è garantita da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile.

Il contratto ha per oggetto:

- assicurazione dei rischi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all'estero)

- prestazioni di assistenza (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all'estero).

In caso di necessità: vai Assicurazione volontari in servizio

Sarà cura del responsabile del progetto fornire al volontario, al momento dell'entrata in servizio, la documentazione e la modulistica relativa alla copertura assicurativa.

Per ulteriori delucidazioni o chiarimenti, è possibile inoltrare un messaggio alla casella di posta elettronica: amministrazione@serviziocivile.it


31. Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?

Qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati, al volontario  munito di patente - almeno di categoria B – è consentito di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione, nonché di sua proprietà o di terzi, previa autorizzazione dell’ente.

I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e consegnata all’operatore volontario all’atto della presentazione in servizio.

L’ente, nel caso autorizzi un operatore volontario a porsi alla guida di un automezzo, programma le attività, gli orari e i percorsi che l’operatore volontario deve effettuare, provvedendo a individuare l’automezzo utilizzato, ad assumersi l’onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), a verificare che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate. L’ente non può chiedere, per nessun motivo, all’operatore volontario eventuali danni causati al mezzo utilizzato dallo stesso durante lo svolgimento del servizio.

L’ente, in caso di automezzo messo a disposizione dall’operatore volontario, è tenuto a stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione stipulata dal Dipartimento (ad esempio una polizza Kasko). Inoltre l’ente, qualora lo ritenga necessario, può stipulare una polizza aggiuntiva rispetto a quella stipulata dal Dipartimento che preveda di innalzare i massimali previsti.

Nel caso il volontario metta a disposizione dell’ente di assegnazione un automezzo di sua proprietà, rilascia all’ente medesimo la dichiarazione di porsi alla guida del suo automezzo durante l’orario di svolgimento del servizio, con le modalità e nei limiti concordati con l’ente.


32. Quali sono i doveri del volontario?

Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

In particolare il volontario ha il dovere di:

a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale;

b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;

c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;

d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);

e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;

f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;

g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;

h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;

i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;

j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio

Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.

 

33. Ci sono particolari obblighi per i volontari che saranno impegnati in progetti all’estero?

I volontari che saranno impegnati in progetti all’estero e nei progetti con misure aggiuntive che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l’inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all’estero degli operatori volontari non registrati. L’eventuale erronea partenza all’estero di operatori volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Gli operatori volontari in servizio all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche.

 

34. Quali sono le sanzioni che ricadono sul volontario che non osserva i doveri nello svolgimento del servizio civile?

La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

a) rimprovero scritto;

b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;

c) esclusione dal servizio.

Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.

 

35. Quando si applica la sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio?

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al volontario per:

a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia;

b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;

c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

 

36. Quando si applica la sanzione della decurtazione della paga sino ad un massimo pari a 10 giorni di servizio?

La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:

a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;

b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di progetto o del responsabile locale dell'Ente accreditato;

c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti

 

37. Quando si applica la sanzione dell'esclusione dal servizio?

La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al volontario per:

a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;

b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;

c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o a terzi;

d) comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;

e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;

f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.

 

38. Qual è la procedura per l'adozione dei provvedimenti disciplinari?

Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

La contestazione è effettuata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito,la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.

Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della sanzione.

Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

 

39. Come si accede all'Area riservata volontari?

L’operatore volontario può accedere ai servizi personalizzati utilizzando le seguenti modalità:

Utilizzando lo SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale

Utilizzando le credenziali di accesso:

Per gli operatori che hanno partecipato a Bandi di selezione volontari prima del Bando del 4 settembre 2019, attraverso l'utilizzo dello specifico codice utente e della password assegnati e comunicati a ciascun operatore volontario tramite l’Ente presso cui svolge il progetto.

Per gli operatori volontari che hanno partecipato a bandi pubblicati a partire dal 4 settembre 2019, inserendo le credenziali rilasciate dal Dipartimento attraverso il sistema DOL (Domanda On Line).

 

40. Cosa può fare il volontario nell’area riservata?

Accedendo all’area riservata il volontario attraverso un menù  utente potrà scaricare il contratto di inizio attività (entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto), consultare lo stato dei pagamenti, scaricare l’attestato di fine servizio e la Certificazione Unica ecc…

 

41. Come vengono trattati i dati personali?

Ai sensi dell’ art 13 del  Regolamento  U.E. n.679/2016 i dati personali dei candidati sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore

I dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti per le finalità di gestione del servizio civile e trattati presso una banca dati automatizzata.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.

L'interessato gode dei diritti di cui agli art. 12-23 del citato Regolamento, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale - all’indirizzo di casella di posta elettronica  dpo@serviziocivile.it.

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento



 

 


Riproduzione riservata ©